Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16069 del 15 novembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, č responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si č attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

(massima n. 2)

Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non č ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall'art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilitā dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui č subordinata la consegna della merce e che egli non č stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico.

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