Corte costituzionale sentenza n. 406 del 29 ottobre 1992

(9 massime)

(massima n. 1)

E' inammissibile la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata per violazione delle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), nella parte in cui attribuisce ai comuni, alle comunità montane e alle usl la facoltà di realizzare, nell'ambito delle proprie competenze, comunità-alloggio e centri socio riabilitativi per le persone portatrici di handicaps gravi, data la genericità delle censure proposte.

(massima n. 2)

L'art. 11, 2° comma , l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale affida alla competente commissione centrale presso il ministero della sanità di esprimere pareri in ordine ai rimborsi, autorizzati dalle regioni, per i soggiorni all'estero per cure dei soggetti handicappati, non reca ingiustificata limitazione delle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), in quanto è diretto ad assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale per la fruizione, in deroga alle norme ordinarie, di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di specializzazione all'estero.

(massima n. 3)

Come già chiarito dalla Corte, la materia dell'occupazione è affidata alla responsabilità finale e globale dello Stato. È pertanto legittima la previsione, nell'art. 18, quarto comma, della legge n. 104 del 1992, riguardo alle convenzioni da porre in essere per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro, di uno schema-tipo, approvato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e degli affari sociali, schema-tipo indispensabile per conferire alle convenzioni quel minimo di uniformità in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali.

(massima n. 4)

L'art. 18, 4° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che affida ad un decreto ministeriale l'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per regolare i rapporti fra gli enti locali minori ed enti ed istituzioni che svolgano attività dirette all'inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro, non incide sulle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), poiché la materia dell'occupazione è riservata allo stato, il quale può quindi imporre prescrizioni indispensabili per conferire alle dette convenzioni un minimum di uniformità su tutto il territorio nazionale.

(massima n. 5)

Gli art. 4 e 19, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che affidano l'accertamento dell'handicap alle commissioni mediche presso le usl, non è in contrasto con gli art. 117 e 118 cost., in quanto l'affidamento in questione ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, alcuni dei quali esorbitano dalle competenze regionali (per es. inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.).

(massima n. 6)

L'art. 40, 1° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nell'enunciare il criterio della priorità degli interventi di riqualificazione degli handicappati e di riordino e potenziamento dei servizi esistenti, costituisce un principio generale, che si impone a tutti gli enti competenti ad intervenire a favore degli handicappati, comprese le regioni; pertanto, il cit. art. 40, 1° comma non è in contrasto con gli art. 117 e 118 cost..

(massima n. 7)

Il criterio della priorità dell'utilizzazione dei servizi già esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 1992, non è lesivo delle competenze regionali in quanto non è dettato solo e direttamente per i Comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attività previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sollevata dalla Regione Lombardia).

(massima n. 8)

L'art. 41, 6° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che il comitato nazionale per gli handicappati, che approva i criteri di ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali a favore degli handicappati si avvale, a tal fine, di rappresentanti regionali, quali membri esterni al comitato medesimo, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, invece, che detti rappresentanti regionali facciano parte del comitato suddetto quali componenti dell'organo.

(massima n. 9)

La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non è idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneità della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attività del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilità di un'interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

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