Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33865 del 1 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incapacitą per infermitą della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilitą d'ufficio del reato di sequestro di persona, delinea tutte quelle situazioni in cui, anche transitoriamente, e non necessariamente a causa di una malattia o disturbo psichiatrico o neurologico, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, pur non risultando radicalmente compromesse o grandemente scemate nel loro complesso le sue capacitą intellettive.

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