Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20213 del 8 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona, ai fini della limitazione della libertā di locomozione della vittima, non č necessario che quest'ultima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma č sufficiente che, ad un certo momento, si determini un evidente conflitto tra la sua volontā e il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori che, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, le impediscano di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio e che tale conflitto perduri per un certo tempo.

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