Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5982 del 10 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicitą diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di pił persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilitą dell'ingiuria, č necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalitą tali da assicurare una sostanziale "paritą delle armi".

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