Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10905 del 25 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di pił persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti č costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, č diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con pił persone e non č posto in condizione di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.