Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20013 del 10 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale č assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis cod. pen.

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