Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31859 del 8 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

E' configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione di incapace, previsto dall'art. 643 cod. pen., e quello di cui all'art. 493-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispettivamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e l'interesse generale al regolare svolgimento dell'attivitą finanziaria mediante mezzi sostitutivi del contante.

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