Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6961 del 6 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalitą, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantitą di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o pił soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietą privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettivitą, l'opinione e il senso della tranquillitą e della sicurezza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.