Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15425 del 12 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", č necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attivitā di procacciamento di voti con metodo mafioso.

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