Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16549 del 14 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra pił persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilitą di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o pił delitti contro la personalitą dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontą diretta ad aderire alla banda gią formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non č essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, č un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di pił persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entitą di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioč l'associazione criminosa.

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