Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29551 del 16 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEF, i canoni corrisposti per l'affitto di azienda direttamente imputabili ad attività produttive di ricavi sono deducibili anche se il contratto non è stato stipulato per iscritto, in quanto tale forma è prescritta dall'art. 2556 c.c. solo "ad probationem", sicché l'atto è da considerarsi esistente per il fisco, peraltro tenuto alla registrazione anche dei contratti d'affitto d'azienda conclusi in forma verbale.

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