Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4784 del 15 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La supersocietą di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole societą perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attivitą di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole societą sottoposte a tale attivitą, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.

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