Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10523 del 15 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di societā di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale č investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della societā, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.

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