Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25158 del 3 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare il delitto di attentato per finalitą terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen. č sufficiente il dolo diretto, ossia che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumitą di una o pił persone, quali beni protetti dalla norma, non essendo, invece, necessario il dolo intenzionale, rappresentato dalla specifica finalitą di uccidere o ledere, quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione.

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