Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47479 del 16 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare il delitto di attentato per finalitā terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non č sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma č necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumitā di una persona, quali beni protetti dalla norma.

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