Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24999 del 31 maggio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui č divenuta irrevocabile la sentenza con la quale č stato concesso il beneficio, a nulla rilevando il ritardo nel deposito della motivazione.

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