Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3255 del 17 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autoritą giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertą va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.

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