Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10583 del 4 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricognizione di debito formulata dalla societā di capitali a favore del socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla societā e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, č nulla per contrarietā alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la societā, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale.

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