Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12108 del 22 giugno 2020

(3 massime)

(massima n. 1)

La responsabilità ex art. 2392 c.c. dell'amministratore esecutivo (a cui va assimilata quella del direttore generale munito di delega) ha natura contrattuale, spettando a quest'ultimo dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei propri doveri; tuttavia, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligo di informare periodicamente sulle operazioni di maggiore rilievo, sancito dall'art. 2381, comma 5, c.c., l'amministratore esecutivo non può provare l'adempimento di tale obbligo offrendo elementi che fanno presumere la conoscenza delle menzionate operazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (nella specie, in ragione del comportamento inerte tenuto a seguito della successiva acquisizione della notizia di dette operazioni, riportate in una relazione ispettiva della Banca d'Italia), poiché il suo dovere di informare non esclude il dovere di agire informati, e dunque di informarsi, degli altri amministratori, trattandosi di comportamenti imposti dalla legge per assicurare una corretta gestione a garanzia di tutta la società, e non dei soli amministratori diversi da quello esecutivo, sicché quest'ultimo può provare l'adempimento del suo obbligo solo dimostrando di avere effettivamente fornito nei tempi previsti le informazioni dovute.

(massima n. 2)

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria "mala gestio", poiché l'insindacabilità delle scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi "ex ante", secondo i parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c., tenuto conto in particolare della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per decisioni di quel tipo, oltre che della cura mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa

(massima n. 3)

In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca (a cui vanno equiparati i direttori generali muniti di delega), il danno corrispondente alle perdite cagionate dalla stipula di contratti di "swap" estremamente rischiosi (TRS e IRS), effettuata senza informare il consiglio di amministrazione e con l'impiego, in bilancio, di artifizi contabili (per occultare, nel valore iniziale dei titoli, le perdite subite in una precedente operazione e distribuirle negli esercizi successivi), deve essere determinato prendendo in considerazione il saldo netto dei flussi finanziari dei tassi, funzionanti a sistema binario, che risultano dai documenti contabili, senza che abbia rilievo l'esistenza di un "fair value" negativo già al momento della stipula (il quale non rappresenta un danno effettivo, ma dimostra solo che il contratto parte squilibrato a svantaggio della contraente), potendo invece essere considerato, in caso di transazione, il "mark to market" dei menzionati contratti al tempo del relativo accordo, ma non per quantificare il danno, bensì solo per verificare la vantaggiosità della transazione.

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