Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 23030 del 22 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La trasformazione di una societą da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalitą giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

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