Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione č rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attivitā non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensivitā", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruitā rispetto ai parametri costituzionali.

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