Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26496 del 19 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo svolgimento di altra attivitą lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltą nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attivitą esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attivitą, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

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