Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 31182 del 2 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattivitą il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalitą di esplicazione del valore professionale e della dignitą di ciascun cittadino; ne consegue che la forzata inattivitą del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.

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