Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25862 del 16 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse č costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalitā idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive.

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