Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22042 del 31 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittima difesa, quale reazione difensiva ad un'altrui offesa, non può consistere nella divulgazione di notizie false sui prodotti e l'attività del concorrente e non esclude, quindi, la responsabilità civile per l'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c.

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