Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 34685 del 24 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non č ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.

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