Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5423 del 18 febbraio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessitą di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) gią esistente al momento della stipula del contratto.

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