Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3011 del 9 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitą civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilitą civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti.

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