Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9380 del 8 aprile 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".

(massima n. 2)

In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.

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