Cassazione civile Sez. III sentenza n. 31345 del 24 ottobre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem".

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