Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21863 del 11 luglio 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all'art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l'espressione "per conto altrui" non già come equivalente a "nell'interesse altrui", bensì nel senso di "a vantaggio altrui", con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito.

(massima n. 2)

Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte può essere designato, quale beneficiario, lo stesso portatore del rischio, con conseguente devoluzione "mortis causa" dell'indennizzo ai suoi eredi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo medesimo estingua il credito residuo del mutante, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi alla banca, è volto a soddisfare gli interessi convergenti della banca al rimborso del mutuo e del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti all'esecuzione della banca, con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell'assicuratore, gli eredi del mutuatario sono legittimati a domandarne la condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della banca).

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