Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1080 del 20 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilitą che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.

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