Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontą delle parti, č atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolaritą del credito, in quanto il trasferimento della proprietą dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria.

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