Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11443 del 8 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivitą intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosģ da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalitą adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (Affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini cosģ da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unitą immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto).

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