Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23435 del 25 agosto 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attivitą delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attivitą rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale

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