Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 33575 del 11 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruitą della somma, con riferimento alla natura, all'entitą e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.