Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 18792 del 10 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal momento che, nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto.

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