Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 133 del 8 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, per la determinazione dell'oggetto, non č necessario che l'opera sia specificata in tutti i suoi particolari, ma č sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Ne consegue che eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullitā, quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera e non ne impediscano l'agevole individuazione, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva ed alle cd. regole d'arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera č destinata.

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