Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 18667 del 9 giugno 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione č tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessitā degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante; compete, invece, al locatore che eccepisca l'avvenuta conclusione di un patto per la corrispondente riduzione del canone l'onere di dimostrare che l'obbligazione restitutoria risulti giā estinta mediante la concessione di tale riduzione.

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