Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 16437 del 10 giugno 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore č tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore č tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

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