Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 11639 del 11 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attivitą imprenditoriale o professionale potrą essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attivitą; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attivitą propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attivitą imprenditoriale o professionale.

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