Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 50 del 3 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rilievo d'ufficio della nullitā del contratto č precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validitā del rapporto si č formato il giudicato interno e cioč, nel caso in cui la nullitā abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invaliditā per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - giā esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validitā - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullitā, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).

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