Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9595 del 12 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per "electio amici" del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dą esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 cod. civ.

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