Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18726 del 13 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di edizione "per edizione", l'eventuale previsione di un diritto di prelazione a favore dell'editore non preclude la libertą dell'autore, né comporta la violazione degli artt. 1379 c.c. e 122, comma 2, l. n. 633 del 1941, poiché per effetto di esso il titolare del diritto resta libero di disporre dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce essendogli unicamente imposto, dopo la conclusione del contratto e qualora voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un terzo, di comunicare all'originario stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilitą di assumere in proprio l'impegno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.