Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8630 del 26 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente).

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