Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17718 del 6 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontą delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformitą agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

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