Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19304 del 21 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.

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