Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6024 del 25 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Al conduttore di unitā immobiliare residenziale da dismettere si riconoscono sia un diritto di opzione che un diritto di prelazione (ove non sia esercitato il primo). Il prezzo di vendita, con le variabili che lo determinano (quali quella della natura di pregio o meno dell'immobile), č un elemento esterno al diritto potestativo di accettazione, sia in relazione al diritto di opzione che di prelazione, e costituisce, invece, elemento imprescindibile dell'offerta, ovvero di un atto negoziale unilaterale ricettizio, che rientra nella disponibilitā del proponente. Mentre l'opzione, parificata nel regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 c.c. alla proposta irrevocabile, si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione e l'altra ha facoltā di accettarla o meno; invece, nella prelazione non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale č libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario. In entrambe le ipotesi, l'individuazione del prezzo di vendita dell'immobile pubblico da dismettere, rientra nella disponibilitā dell'offerente e non costituisce un diritto dell'oblato; solo dopo che l'offerta č stata formulata dal proponente e ricevuta dall'oblato, il prezzo ivi indicato integra una componente dell'oggetto dell'opzione (o prelazione) ed esce dalla discrezionalitā dell'offerente.

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