Cassazione civile Sez. III sentenza n. 37477 del 22 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attivitą stragiudiziale svolta in suo favore da una societą di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attivitą possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilitą di dette spese, in funzione della possibilitą di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.

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